mercoledì 30 maggio 2012

IMU: Cosa si intende per abitazione principale?

Con l'avvicinarsi della scadenza di giugno, aumenta la fibrillazione dei contribuenti per chiarire i mille interrogativi che ancora circondano la temutissima IMU.

Per esempio, cosa si intende per abitazione principale?

Inanzitutto bisogna chiarire che l'abitazione principale non è coincide esattamente con quella che noi chiamiamo comunemente "prima casa".

Si può infatti acquistare un immobile come prima casa, usufruendo di agevolazioni fiscali (sull'imposta di registo o sull'iva) senza per questo sceglierla come abitazione principale.

La norma sull'IMU definisce per abitazione principale "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nuvleo familiare dimorano abitualmente e riesiedono anagraficamente".

Dalla norma è possibile dedurre:

1) che l'imposta è dovuta indipendentemente dall'accatastamento;

2) che qualora vi siano più immobili accatastati o accatastabili separatamente solo uno potrà essere considerato abitazione principale

3) per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale è necessario quindi che il possessore via abbia preso la residenza anagrafica e vi abiti effettivamente.

La norma prevede inoltre che "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e l residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".

Da ciò si deduce che se due coniugi hanno dimora abituale in due immobili ubicati in comuni distinti, entrambi possono godere delle agevolazioni per l'abitazione principale.

Le agevolazioni sull'IMU si estendono anche alle pertinenze.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, locali di deposito, cantine, soffitte), C/6 (garage, rimesse) e C/7 (tettoie, chiuse o aperte).

Le agevolazioni si applicano solamente su una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

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