martedì 29 marzo 2011

Rogito nullo se manca la certificazione energetica?

Da oggi è in vigore il decreto di ricezione della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione della produzione energetica da fonti rinnovabili, molte le novità anche per quanto riguarda gli immobili, compravendite e locazioni.
Tra i nuovi obblighi introdotti, tale decreto prevede l’inserimento dell’indice di prestazione energetica dell’edificio, contenuto nel relativo certificato, già nell’annuncio di vendita a partire dal primo gennaio 2012.

Per quanto riguarda i contratti di compravendita e locazione, sarà obbligatorio insere nei su detti una clausola dalla quale si evince che l’acquirente o l’inquilino hanno ricevuto tutte le informazioni e la documentazione necessaria in materia di certificazione energetica, per il rogito notarile di compravendita è sempre obbligatorio mentre per i contratti di locazione esiste l’obbligo solo se l’edificio in oggetto è già dotato dell’ ACE (attestato di certificazione energetica).

Anche se viene introdotto nella normativa nazionale questo nuovo obbligo, sarà comunque possibile, nelle regioni che non abbiano una propria disciplina in materia, ottemperare ai su detti obblighi attraverso un’autocertificazione che attesti che l’immobile oggetto della compravendita è di classe G e che quindi comporta elevati costi energetici.

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