
Con le modifiche apportate dalla legge n.122/2010, è stato stabilito che gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno come oggetto la compravendita di un fabbricato esistente devono contenere per le unità immobiliari urbane, oltre all'identificazione catastale anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione resa in atti dagli interstatari, della conformità dello stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità di un tecnico abilitato alla presentazione degli atti
Sono esclusi dalle novità: l'atto per la concessione dell'ipoteca, quelle porzioni immobiliari che necessitano di essere dichiarate per completare la conoscenza del patrimonio immobiliare, come aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione o di definizione, lastrici solari
L'esclusione vale anche per gli immobili non censibili, vale a dire privi di rendita come gli androni, scale, aree di passaggio, cortili e terrazze condominiali
Importanti le planimetrie, invece per tutti gli interventi che influiscono sul classamento e sulla rendita degli immobili, quali gli ampliamenti successivi alla redazione delle planimetrie catastali, o le modifiche interne che incidono sulla consistenza dell'immobile
Esclusi, invece, tutti gli interventi esterni al fabbricato se non incidono sul perimetro dell'unità immobiliare oggetto di trasferimento
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